Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nell'ordinamento giuridico italiano dall'articolo 2043 del codice civile: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Il danno (perdita che il soggetto subisce) può essere:
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.). Più frequenti sono i danni derivanti da reato. Il danno non patrimoniale si somma al danno patrimoniale (es. professionista dileggiato).
È contrario al diritto e quindi atipico:
Se esistono interessi protetti contrapposti (es. diritto all’informazione e diritto alla riservatezza) c'è una valutazione comparativa dei due interessi contrapposti in base al criterio di pubblica utilità. C'è stato un intervento del legislatore con il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) che obbliga chi utilizza dati personali a informare l'interessato e ad avere il suo consenso. È previsto un regime speciale per l'attività giornalistica.
Se si presenta un danno lesivo della riservatezza da parte di banche dati, il cui esercizio di attività è considerato pericoloso, esse rispondono anche senza colpa per il solo rischio d'impresa.
Il danno è risarcibile solo se è conseguenza del fatto dannoso. Criteri sono:
Ci può essere un concorso di più criteri di imputazione e quindi se più soggetti, rispondono solidalmente delle conseguenze di un fatto illecito, si applicano a ciascuno i diversi criteri di imputazione:
Il danno non obbliga al risarcimento se il soggetto era privo della capacità di intendere e di volere (capacità naturale) nel momento in cui ha compiuto il fatto. L'incapace risponde però se lo stato di incapacità dipende da sua colpa (art. 2046 c.c.). Risponde in sua vece chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace (art. 2047 c.c.).
Il danno non deve essere risarcito se il fatto è stato compiuto in circostanze idonee a giustificarlo:
Il dolo è la coscienza o volontà di cagionare il danno e si divide in:
La colpa è il mancato impegno della diligenza richiesta per un certo tipo di attività: negligenza, imprudenza o imperizia, quindi inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
I gradi della colpa sono:
Principio di carattere generale era che non c'è responsabilità senza colpa. La colpa deve essere provata dal danneggiato. È stata inserita la colpa presunta. Ci può quindi essere responsabilità senza colpa (oggettiva). Nella responsabilità per colpa presunta l'autore del fatto ha l'onere della prova liberatoria (es. responsabilità dei sorveglianti degli incapaci art. 2047 c.c.); tramite la prova liberatoria deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.
Responsabilità oggettiva
Vi sono dei casi in cui un soggetto potrebbe esser ritenuto responsabile a prescindere da colpa o dolo:
Il brocardo ne bis in idem (“non due volte per la medesima cosa”) è il principio secondo il quale nessuno può essere punito due volte per la stessa azione, sancito dal codice di procedura penale, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divieto di un secondo giudizio previsto dall'articolo 4, protocollo n. 7), dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Ciò vale per procedimenti di natura diversa, con un diverso giudice naturale precostituito per legge, come per il procedimento penale e quello civile teso al risarcimento del danno, o il doppio sistema sanzionatorio penale e amministrativo: dagli esiti indipendenti e che di fatto comportano che un cittadino sìa processato due volte per il medesimo fatto. In vari casi, il codice penale prevede una pena detentìva unita a una sanzione penale pecuniaria.
I danni speciali compensano l'attore per la perdita monetaria quantificabile che ha subito. Ad esempio, spese aggiuntive, riparazione o sostituzione di beni danneggiati, mancati guadagni (sia passati che futuri), perdita di oggetti insostituibili, spese domestiche aggiuntive, ecc. Si manifestano sia nelle azioni personali che in quelle commerciali.
I danni particolari possono includere perdite dirette (ad esempio, le somme che l'attore ha dovuto spendere per cercare di mitigare i danni) e perdite indirette o economiche come risultato della perdita di profitti commerciali. Ad esempio, nell'Unione Europea, il Regolamento 261/2004 sui risarcimenti dei voli stabilisce che i ritardi di oltre tre ore, le cancellazioni dei voli e il negato imbarco danno diritto a un risarcimento da 250 a 600 euro per passeggero da parte della compagnia aerea.
Il risarcimento del danno da illecito è generalmente concesso per mettere l'attore nella posizione in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato. Il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale viene solitamente concesso per mettere l'attore nella posizione in cui si sarebbe trovato se il contratto non fosse stato violato. Questo può spesso comportare un diverso ammontare dei danni. Nei casi in cui è possibile formulare una richiesta di risarcimento sia per contratto che per fatto illecito, è necessario sapere quale sia il risultato migliore. Se la transazione è stata un "affare", il contratto produrrà generalmente un risultato migliore per l'attore.
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