Il sistema giudiziario della Repubblica di San Marino è di civil law e risente dell'influenza del diritto italiano.
Le principali fonti legislative relative all'organizzazione della giustizia nella Repubblica di San Marino sono costituite dalla legge costituzione 30 ottobre 2003 n.144, la quale definisce i principi generali e l'organizzazione di massima, e dalla legge qualificata 30 ottobre 2003 n.145, nella quale viene definito in maggiore dettaglio il funzionamento degli organi giudiziari.
La giustizia penale ha due istanze:
La giustizia civile ha tre istanze:
La giustizia amministrativa ha tre istanze:
I Magistrati sono eletti a seguito di concorso per titoli ed esami su proposta del Consiglio Giudiziario, l'organo di autogoverno della Magistratura Sammarinese. I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l’azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati per la durata di cinque anni e possono essere rinnovati. Tutti gli altri magistrati sono nominati a tempo indeterminato al termine, con esito favorevole, di un periodo di prova di 3 anni.
Il procedimento penale è condotto secondo il rito inquisitorio, come previsto dal Codice di Procedura Penale del 1878, riformato in diverse occasioni, come nel 1974 e più di recente con la legge 17 giugno 2008 n.93 sul segreto istruttorio (conosciuta come "legge sul giusto processo"). Il Commissario della Legge che esercita l'azione penale è detto Giudice Inquirente, mentre quelle che a cui spetta la decisione penale è chiamato Giudice Decidente. Il Procuratore del Fisco è il magistrato requirente.
L'organo giudicante sia di primo grado che in appello è monocratico. San Marino inoltre non accetta la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia.
La legge qualificata 30 ottobre 2003 n.145 attribuisce al Consiglio Giudiziario le funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario. La stessa legge prevede che il consiglio giudiziario possa essere riunito in seduta ordinaria o plenaria, ambedue presiedute dai Capitani Reggenti. Il Consiglio in seduta ordinaria è composto solamente da magistrati, in numero pari a 10, e dal Segretario di Stato alla giustizia che partecipa senza diritto di voto; esso delibera sulle assegnazione delle competenze ai magistrati e può avanzare richieste o prestare pareri in materia di organizzazione della giustizia. Il Consiglio riunito in seduta plenario è composto da 10 magistrati, 10 membri della commissione affari di giustizia (parlamentari) e dal Segretario di Stato alla Giustizia; esso delibera sulla nomina e conferma dei magistrati, sulla designazione del magistrato dirigente e su tutto ciò che non sia espressamente riservato alla seduta ordinaria.
Il fatto che funzioni di grande importanza e delicatezza siano svolte in seduta plenaria, dove la componente togata è pari a quella politica, è spesso citata come fonte di indebite ingerenze della politica nella gestione della giustizia, con evidente pregiudizio per il principio cardine della separazione dei poteri.
La commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è costituita da dieci consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza qualificata (2/3 dei componenti) e dal Segretario di Stato alla Giustizia. La commissione vigila sul funzionamento della giustizia, può attivare l'azione di sindacato nei confronti di singoli magistrati, può richiedere pareri o riferimenti al magistrato dirigente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.
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