Maltrattamento Di Animali

Il maltrattamento di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall'art.

Delitto di
Maltrattamento di animali
Fonte Codice penale italiano
Libro II, Titolo IX bis
Disposizioni art. 544 ter
Competenza tribunale monocratico
Procedibilità d'ufficio
Arresto non consentito
Fermo non consentito
Pena reclusione da 3 mesi a 18 mesi o multa da 5 000 euro a 30 000 euro

544-ter del codice penale ai sensi del quale: "1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale."

Elementi

Oggetto

L'oggetto tutelato dall'ordinamento del reato in questione è il sentimento verso gli animali, ovvero la sensibilità degli esseri umani nei confronti degli animali. In questo senso l'attuale formulazione, introdotta dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 e successivamente aggiornata dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201, e collocazione dell'art. 544-ter è differente da quella dell'art. 727 (che - prima dell'entrata in vigore della legge 20 luglio 2004, n. 189 - puniva il reato di maltrattamento di animali), che miravano a tutelare il comune sentimento di pietà umana.

Azione

L'azione esecutiva che costituisce il reato può essere integrata da diverse fattispecie:

  • cagionare una lesione
  • sottoporre un animale a sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche
  • somministrare ad un animale sostanze stupefacenti o vietate
  • sottoporre un animale a trattamenti che procurino un danno per la sua salute.

Soggetto

Il dolo richiede la coscienza e la volontà di arrecare nocumento all'animale.

Circostanze aggravanti

Il 3° comma dell'art. 544-ter prevede una circostanza aggravante a effetto speciale, che si concreta nell'ipotesi in cui dalle condotte di cui al 1° comma derivi la morte dell'animale. Tale aggravante sussiste solo se la morte è conseguenza, non voluta, del maltrattamento, della quale l'agente neppure ha accettato il rischio. Viceversa si configura il reato di uccisione di animali.

Approfondimenti

Espressioni lesione e sevizie

L'utilizzo di espressioni come "lesione" e "sevizie" portano a ritenere che la fattispecie del maltrattamento sussista solo se dal comportamento dell'uomo deriva all'animale una lesione fisica. Resterebbero, in questo senso, impunibili le percosse cui non conseguono danni fisici, né le condizioni di paura e di patimento. Solo la pratica processuale potrà confermare se questa interpretazione della norma sarà sposata dal giudice.

Concetto di crudeltà

Per definire la "crudeltà" è bene riferirsi a quanto stabilito dalla Corte suprema di cassazione: «la crudeltà è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abietto o futile.Rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di insensibilità», con «atti concreti di crudeltà, ossia l'inflizione di gravi sofferenze fisiche senza giustificato motivo».

Concetto di assenza di necessità

Con riferimento alla definizione del concetto di assenza di necessità, va detto che esso va valutato non solo alla luce di quanto disposto dagli artt. 52 e 54 del Codice Penale (che si riferiscono, rispettivamente, alla legittima difesa e allo stato di necessità) ma – anche in questo caso – alla luce di una massima della Corte suprema di cassazione: il concetto di necessità identifica «ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile».

Problemi di coordinamento

Un problema di coordinamento può porsi tra l'art. 544-ter, c. 1, e l'art. 727, c. 2, del C.P., stante la difficoltà di distinguere tra sottoporre gli animali a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche e detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura. A questo riguardo, escluso che il legislatore abbia erroneamente punito il fatto criminoso con due norme distinte, pare corretto ritenere che:

  • si debba procedere per violazione dell'art. 727, comma 2, del C.P. nelle circostanze in cui l'animale subisce un nocumento a causa del comportamento dell'uomo, quando tale comportamento è di per sé produttivo di sofferenze, ma non ancora di danni alla salute;
  • si debba procedere per violazione dell'art. 544-ter, comma 1, del C.P. nelle circostanze in cui gli atti di costrizione usati dall'uomo contro l'animale gli procurino danni alla salute.

Normativa precedente

Prima dell'entrata in vigore della Legge 20 luglio 2004, n. 189, la materia era disciplinata dall'art. 727 del Codice Penale, che recitava: Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 9.649.
Tale disposizione rientrava nelle "Contravvenzioni di polizia" e, segnatamente, nelle "Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi", di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Penale. In altre parole, tale disposizione tutelava non gli animali ma la morale umana, potenzialmente lesa dalla visione di episodi di maltrattamento verso gli animali.

Testi normativi

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

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