Gli assegni di mantenimento, ai sensi della legge italiana, sono delle prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trovi in stato di bisogno economico, anche se per propria colpa.
Tali prestazioni rientrano tra gli obblighi di solidarietà familiare (nell'ordinamento italiano, artt. 433 e ss. del codice civile).
Devono essere assegnati in proporzione allo stato di bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli; il diritto agli alimenti, prosegue il 2° comma dell’art. 438 del codice civile, non deve superare quanto sia necessario per la vita della persona in stato di bisogno, avuto però riguardo anche alla posizione sociale della persona.
Secondo la norma civile, sono tenuti all'obbligazione alimentare, nell'ordine, i seguenti soggetti:
L'obbligo di corrispondere gli alimenti spetta al soggetto che si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine sopra indicato. Nell'ipotesi in cui vi siano più persone nello stesso grado, tale obbligo si divide in proporzione delle loro condizioni economiche.
Nell’ipotesi in cui più familiari siano coobbligati in solido, qualora uno di essi adempia interamente all’obbligo, può vantare diritto di regresso nei confronti degli altri (ai sensi dell'art. 1299 del codice civile.
Sono inoltre tenuti all'obbligazione alimentare i seguenti soggetti:
Infine gli alimenti sono dovuti anche dai genitori al figlio non riconoscibile, se divenuto maggiorenne e si trova in stato di bisogno.
L'obbligo di solidarietà verso l'altro coniuge decade nel caso di tentato uxoricidio o di separazione di fatto non legale, come nella fattispecie di abbandono del tetto coniugale.
L'obbligo di mantenimento da parte di entrambi i genitori sussiste verso tutti i figli, anche per quelli nati fuori del matrimonio (Costituzione, art. 29), anche a seguito di concepimento con dolo o colpa grave per mancata adozione (ed eventuale inganno del partner) delle misure contraccettive da parte della donna.
Per gli obblighi di mantenimento tra coniugi, l'art. 5 Legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 10 Legge n. 74/1987, stabilisce che l'assegno è dovuto al coniuge privo di mezzi adeguati o che comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. È sufficiente una delle due condizioni: per cui l'assenza di adeguati mezzi economici motiva l'assegno di mantenimento, a prescindere dalla condotta e dalla capacità lavorativa e reddituale potenziali del coniuge beneficiario.
L'assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato:
Invece, riguardo l'assegno per il mantenimento dei figli:
Se i coniugi sono sposati e convivono da più di tre anni, permane l'obbligo dell'assegno di mantenimento, anche se la sentenza della Sacra Rota dichiara la nullità iniziale del matrimonio religioso (Sentenza n. 16379/2014 delle Sezioni Unite della Cassazione). In precedenza, con il cosiddetto atto di delibazione agli effetti civili, la Corte di Appello prendeva atto della decisione del tribunale ecclesiastico, dichiarando cessati anche gli obblighi economici del matrimonio.
La sentenza 35385/2023 ha affermato che, nella determinazione dell'assegno divorzile, si dovrà prendere in considerazione anche il periodo di convivenza prematrimoniale “avente i connotati di stabilità e continuità”, in particolare per le opportunità perse nella propria vita professionale. Le Sezioni Unite hanno stabilito che tale principio si applica anche alle unioni civili di coppie omosessuali, anche prima dell'entrata in vigore della Legge Cirinnà.
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